In base a quanto stabilito dall’art. 1129, comma undicesimo del codice civile “la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità“. Nell’articolo di oggi vedremo, insieme, come revocare un amministratore di condominio.
Come revocare un amministratore di condominio
Il codice civile ha individuato tre casistiche in cui è possibile revocare un amministratore di condominio:
- in qualsiasi momento, tramite assemblea condominiale;
- tramite disposizione dell’autorità giudiziaria, nei casi in cui l’amministratore non adempie ai suoi obblighi o quando compie gravi irregolarità;
- tramite la convocazione di un’assemblea straordinaria da parte dei condomini. Si tratta di un’ipotesi valida nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali a causa dell’amministratore.
È presente anche un’ultima ipotesi all’interno dell’undicesimo comma dell’art. 1129 del codice civile, ovvero: “In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato“.
Come funziona la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio
Come anticipato, è possibile revocare la nomina di un amministratore di condominio attraverso la disposizione di un giudice. Questa circostanza può avvenire nel caso in cui un condomino abbia depositato, presso un tribunale, un ricorso anche in contrasto con quanto deliberato dall’assemblea condominiale. La revoca giudiziale di un amministratore di condominio può avvenire esclusivamente quando c’è una giusta causa, ovvero che rientra in queste tre determinate casistiche:
- non è stata comunicata, in sede di assemblea condominiale, la ricezione di un provvedimento amministrativo che eccede l’esercizio delle funzioni dell’amministratore o di un atto di citazione;
- il mancato reso conto della gestione condominiale;
- commesse gravi irregolarità da parte dell’amministratore.
Il codice civile, in merito alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, ha stabilito che “sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’art. 1129 e dall’ultimo comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione“.
In questo caso sarà compito del giudice quello di procedere all’audizione dell’amministratore e di decidere con decreto motivato. Una volta che un amministratore di condominio è stato revocato su decisione di un giudice, non potrà più essere rinominato in sede di assemblea condominiale.